Art. 11. 1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito stabiliti nell'articolo 30- bis del decreto n. 633 del 1972, e negli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, determinando induttivamente l'ammontare dei compensi e dei ricavi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attivita', da uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero qualita' e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonche' altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attivita'. Sul maggiore ammontare dei compensi e dei ricavi ovvero dei corrispettivi non si applicano i coefficienti di redditivita' previsti negli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, ne' le percentuali previste nell'articolo 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. 2. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nonche' agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1 e, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; se il reddito dichiarato dai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte dirette, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, e' inferiore a quello che risulta mediante l'applicazione dei coefficienti di riscontro, gli uffici possono rettificare le dichiarazioni determinando induttivamente l'ammontare del reddito sulla base di presunzioni desunte da uno o piu' degli elementi indicati nel comma 1. In ogni caso negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. 3. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni e, in caso di falsita' degli elementi indicati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. 4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti coefficienti presunti di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, in relazione agli elementi indicati nel comma 1. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione delle attivita' di controllo; gli uffici provvedono alla reciproca comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini della attivita' di accertamento. 6. Ai fini della determinazione dei coefficienti di riscontro di cui all'articolo 10 e dei coefficienti presuntivi di cui al comma 4 del presente articolo saranno richiesti dati ed elementi, secondo schemi predeterminati per singole categorie di imprese, alle organizzazioni economiche di categoria e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 7. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.