Art. 11. 
  1. Indipendentemente  da  quanto  stabilito  nell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e  gli  uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono,  previa  richiesta  per
raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare  per  iscritto
entro quarantacinque giorni,  rettificare  le  dichiarazioni  annuali
presentate  dai  contribuenti  che  si  avvalgono   dei   regimi   di
determinazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  del   reddito
stabiliti nell'articolo 30- bis del decreto n. 633 del 1972, e  negli
articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, determinando induttivamente l'ammontare dei compensi  e
dei ricavi ovvero  dei  corrispettivi  di  operazioni  imponibili  in
misura superiore a  quella  dichiarata,  sulla  base  di  presunzioni
desunte, in relazione al  tipo  di  attivita',  da  uno  o  piu'  dei
seguenti elementi:  dimensioni  e  ubicazione  dei  locali  destinati
all'esercizio, altri beni strumentali impiegati,  numero  qualita'  e
retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e  sussidiarie,
di  semilavorati  e  di  merci,  consumi  di   energia,   carburanti,
lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonche' altri elementi
che potranno essere indicati con decreti del Ministro  delle  finanze
anche per singole attivita'. Sul maggiore ammontare  dei  compensi  e
dei ricavi ovvero dei corrispettivi non si applicano  i  coefficienti
di redditivita' previsti negli articoli 50, comma 7, e 80  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato  decreto  n.
917 del 1986, ne' le percentuali previste nell'articolo 30-  bis  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Negli avvisi
di accertamento devono essere specificamente  indicati  i  fatti  che
danno fondamento alla presunzione. 
  2.  Ai  soggetti  che  si  avvalgono  della   disciplina   di   cui
all'articolo 79 del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,
nonche' agli esercenti arti e professioni i cui  compensi  annui  non
superano l'ammontare di lire 360 milioni si applicano le disposizioni
del primo periodo del comma 1 e, ai  fini  della  determinazione  del
reddito  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   si   applicano,
rispettivamente, le disposizioni dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo  55  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972;  se  il
reddito dichiarato dai soggetti che si avvalgono della disciplina  di
cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte dirette,  approvato
con il citato decreto n. 917 del 1986,  e'  inferiore  a  quello  che
risulta mediante l'applicazione dei coefficienti  di  riscontro,  gli
uffici   possono   rettificare    le    dichiarazioni    determinando
induttivamente l'ammontare del  reddito  sulla  base  di  presunzioni
desunte da uno o piu' degli elementi indicati nel comma  1.  In  ogni
caso  negli  avvisi  di  accertamento  devono  essere  specificamente
indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. 
  3. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 1 e' richiesta  nel
modello di dichiarazione si applicano, in  caso  di  omissione  delle
indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda  fino
a lire due milioni e, in caso di falsita' degli elementi indicati, le
pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1982,  n.
516. 
  4. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti coefficienti presunti di
reddito o di corrispettivi di  operazioni  imponibili,  in  relazione
agli elementi indicati nel comma 1. 
  5. Si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24
aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione delle attivita'  di
controllo; gli uffici provvedono alla reciproca comunicazione di dati
e notizie rilevanti ai fini della attivita' di accertamento. 
  6. Ai fini della determinazione dei coefficienti  di  riscontro  di
cui all'articolo 10 e dei coefficienti presuntivi di cui al  comma  4
del presente articolo saranno richiesti  dati  ed  elementi,  secondo
schemi  predeterminati  per  singole  categorie  di   imprese,   alle
organizzazioni economiche di categoria e ad enti ed  istituti.  Se  i
dati e gli elementi non vengono inviati o  sono  non  rispondenti  al
vero o incompleti si applicano le disposizioni dell'articolo  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si
considera omesso l'invio oltre il termine di  sessanta  giorni  dalla
richiesta. 
  7. Restano in  ogni  caso  applicabili,  anche  nei  confronti  dei
contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria
dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le  disposizioni  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.