Art. 12.
  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  da  4 a 11 hanno effetto dal
periodo  di  imposta  che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini
della  determinazione  del  regime  applicabile, si fa riferimento ai
compensi,   ricavi   e  volume  di  affari  del  periodo  di  imposta
precedente.
  2.  Per  gli  esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del
regime  forfetario  di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
prorogato  dal  decreto-legge  14  marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988, n. 154, ai quali, per
effetto  del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione,
il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del
quadriennio  1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o
quelli   successivi  nei  quali  avviene  la  registrazione  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto, ovvero la percezione nel caso di
soggetti  che  effettuano  esclusivamente  operazioni  non soggette a
registrazione  agli  stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano
imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario.
Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del
comma  9  dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti
agli  stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o
erogati  nel  quadriennio  1985-88. Concorro no altresi' a formare il
reddito  dell'anno  1989  e  successivi  le  sopravvenienze  attive e
passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo
unico  delle  imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n.
917  del  1986,  anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio
1985-88.  Resta  fermo  il concorso alla formazione dei redditi degli
anni  1985,  1986,  1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle
minusvalenze  derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche'
non  effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei
suddetti  anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data.
Le  esistenze  iniziali di magazzino al 1› gennaio 1989 sono valutate
con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di
incremento,  le  maggiori  quantita'  sono  valutate in base al costo
medio  ponderato  risultante  dalle fatture registrate o annotate nel
triennio, ovvero nell'anno 1988.
  3.  Per  gli  esercenti  arti e professioni che si sono avvalsi del
regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai
quali  non  e'  applicabile  la  disposizione di cui all'articolo 50,
comma  7,  del  predetto  testo  unico  delle  imposte sui redditi, i
compensi  la  cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito
di   tale   anno  ancorche'  siano  stati  percepiti  nel  corso  del
quadriennio  1985-1988.  Resta  fermo il concorso alla formazione dei
redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese
i  cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto,  venivano  a  scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei
suddetti anni.
  4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno  1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione
del  regime previsto dall'articolo 30- bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  anche per effetto di
opzione,  l'imposta  afferente gli acquisti di beni diversi da quelli
strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture
registrate  in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i
beni  stessi  non  siano  stati  consegnati o spediti nell'anno 1988;
l'imposta  afferente  gli  acquisti  di servizi risultanti da fatture
registrate nell'anno 1989 e' ammessa in detrazione a condizione che i
corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.
  5.  Le  disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la
determinazione  del  reddito  relativo ad anni successivi a quello in
cui  e' stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del testo
unico  delle  imposte sul reddito, approvato con il citato decreto n.
917  del  1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la
determinazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta per l'anno
successivo  a  quello  in  cui  e' stato applicato il regime previsto
dall'articolo  30-  bis  del  decreto n. 633 del 1972. Le indicazioni
temporali  devono  tuttavia  intendersi  riferite  agli anni in cui i
contribuenti  si  sono  avvalsi  dei  predetti regimi ovvero all'anno
precedente.
  6.  La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo,
del   decreto-legge   19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' abrogata.