Art. 12. 1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 11 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente. 2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-88. Concorro no altresi' a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-88. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1 gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantita' sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel triennio, ovvero nell'anno 1988. 3. Per gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non e' applicabile la disposizione di cui all'articolo 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorche' siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni. 4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'articolo 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988. 5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui e' stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui e' stato applicato il regime previsto dall'articolo 30- bis del decreto n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente. 6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' abrogata.