Art. 13.
  1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale ai contribuenti. I
centri  possono  effettuare  il  controllo  della regolarita' formale
della  documentazione allegata alle dichiarazioni e della rispondenza
alle   scritture   contabili  obbligatorie  dei  dati  esposti  nelle
dichiarazioni  medesime.  Restano  fermi  i  poteri  di controllo, di
verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
  2.  I  centri  di  assistenza  hanno  natura  privata,  non possono
svolgere  altra attivita' ad eccezione di quella prevista nel comma 1
e  ad  essi  partecipano  le  associazioni  economiche  di  categoria
presenti  nel  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonche'
gli  iscritti  negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri
liberi  professionisti. Gli iscritti in tali albi se sono appartenuti
all'Amministrazione  finanziaria  o  alla  Guardia di finanza possono
partecipare  ai  centri  a  condizione che siano trascorsi almeno tre
anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.
  3.  Con disposizioni legislative verra' disciplinata l'attivita' di
controllo  indicata  nel  comma  1  e  fissata  la data di entrata in
funzione dei centri.