Art. 13. 1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale ai contribuenti. I centri possono effettuare il controllo della regolarita' formale della documentazione allegata alle dichiarazioni e della rispondenza alle scritture contabili obbligatorie dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime. Restano fermi i poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. 2. I centri di assistenza hanno natura privata, non possono svolgere altra attivita' ad eccezione di quella prevista nel comma 1 e ad essi partecipano le associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonche' gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti. Gli iscritti in tali albi se sono appartenuti all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza possono partecipare ai centri a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego. 3. Con disposizioni legislative verra' disciplinata l'attivita' di controllo indicata nel comma 1 e fissata la data di entrata in funzione dei centri.