Art. 14.
  1.  I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di
determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo  e  del reddito di
impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985, n. 17, possono
presentare dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i redditi di
lavoro  autonomo e di impresa per tutti i periodi di imposta relativi
agli  anni  dal  1983  al  1987  per  i  quali  non  sia  intervenuto
accertamento  definitivo.  La disposizione non si applica ai soggetti
che  hanno  optato  per  il  regime  ordinario  di determinazione del
reddito.
  2.  L'ammontare  dei  redditi  di  lavoro  autonomo e di impresa da
indicare  nella  dichiarazione  sostitutiva non puo' essere inferiore
per  ciascun  anno  a quello risultante dall'applicazione di appositi
coefficienti  presuntivi  di  reddito  determinati,  con  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze  e  sentito  il  Consiglio  dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  luglio  1989,  tenendo  conto dei
coefficienti  di  riscontro  che verranno stabiliti entro il 31 marzo
dello stesso anno e, in relazione al tipo di attivita', di uno o piu'
dei  seguenti  elementi: dimensione e ubicazione dei locali destinati
all'esercizio;  altri  beni strumentali impiegati; numero, qualita' e
retribuzioni  degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarie,
di   semilavorati   e  di  merci;  consumi  di  energia,  carburanti,
lubrificanti e simili; assicurazioni stipulate nonche' altri elementi
espressamente previsti anche per singole categorie economiche.
  3.  Sull'ammontare  dei  maggiori  redditi dichiarati e' dovuta una
somma  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta  locale  sui redditi pari al 25 per cento da parte degli
esercenti  imprese  commerciali  e  al  20  per  cento da parte degli
esercenti arti e professioni.
  4.  L'importo  dovuto per ciascun anno, anche se chiuso in perdita,
non  puo' essere inferiore a lire 1 milione per gli esercenti imprese
commerciali ed a lire 800 mila per gli esercenti arti e professioni e
non  puo'  essere  superiore, rispettivamente, a lire sei milioni e a
lire quattro milioni e cinquecentomila.
  5.  Se  per gli anni indicati nel comma 1 la dichiarazione e' stata
omessa  o, se presentata, non sono stati indicati i redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa,  sono dovuti, per ciascun anno, gli importi
massimi   previsti   nel   comma  4  maggiorati  del  15  per  cento.
Nell'ipotesi   di   cui   al   secondo   periodo   dell'ultimo  comma
dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, se la dichiarazione che comprende redditi di
lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  stata  presentata  entro  il 30
settembre  1988 gli importi di cui ai commi 3 e 4 sono maggiorati del
10  per  cento; se e' stata presentata oltre tale data resta ferma la
maggiorazione del 15 per cento.
  6.  Per  i  redditi  prodotti  in  forma associata la dichiarazione
sostitutiva  e'  presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetti
liberatori anche per i soci, associati o partecipanti.
  7.  Per  i  periodi  di  imposta  per  i  quali e' stato notificato
accertamento  in  rettifica o di ufficio non definitivo concernente i
redditi  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo  di  cui al comma 1, la
dichiarazione  sostitutiva comporta accettazione del 50 per cento del
reddito  o  del  maggior  reddito  accertato;  il  giudizio  prosegue
limitatamente  agli  altri  elementi  della  controversia.  Se  per i
predetti  redditi  l'accertamento  in  rettifica  comporta  solamente
riduzione  di perdite, sono dovuti gli importi minimi di cui al comma
4.