Art. 14. 1. I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa per tutti i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo. La disposizione non si applica ai soggetti che hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito. 2. L'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa da indicare nella dichiarazione sostitutiva non puo' essere inferiore per ciascun anno a quello risultante dall'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti di riscontro che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello stesso anno e, in relazione al tipo di attivita', di uno o piu' dei seguenti elementi: dimensione e ubicazione dei locali destinati all'esercizio; altri beni strumentali impiegati; numero, qualita' e retribuzioni degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci; consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili; assicurazioni stipulate nonche' altri elementi espressamente previsti anche per singole categorie economiche. 3. Sull'ammontare dei maggiori redditi dichiarati e' dovuta una somma sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 25 per cento da parte degli esercenti imprese commerciali e al 20 per cento da parte degli esercenti arti e professioni. 4. L'importo dovuto per ciascun anno, anche se chiuso in perdita, non puo' essere inferiore a lire 1 milione per gli esercenti imprese commerciali ed a lire 800 mila per gli esercenti arti e professioni e non puo' essere superiore, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quattro milioni e cinquecentomila. 5. Se per gli anni indicati nel comma 1 la dichiarazione e' stata omessa o, se presentata, non sono stati indicati i redditi di lavoro autonomo e di impresa, sono dovuti, per ciascun anno, gli importi massimi previsti nel comma 4 maggiorati del 15 per cento. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se la dichiarazione che comprende redditi di lavoro autonomo e di impresa e' stata presentata entro il 30 settembre 1988 gli importi di cui ai commi 3 e 4 sono maggiorati del 10 per cento; se e' stata presentata oltre tale data resta ferma la maggiorazione del 15 per cento. 6. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva e' presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetti liberatori anche per i soci, associati o partecipanti. 7. Per i periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio non definitivo concernente i redditi di impresa e di lavoro autonomo di cui al comma 1, la dichiarazione sostitutiva comporta accettazione del 50 per cento del reddito o del maggior reddito accertato; il giudizio prosegue limitatamente agli altri elementi della controversia. Se per i predetti redditi l'accertamento in rettifica comporta solamente riduzione di perdite, sono dovuti gli importi minimi di cui al comma 4.