Art. 15.
  1.   I  contribuenti  che  si  avvalgono  della  facolta'  prevista
dall'articolo   14   sono   tenuti   a  presentare  la  dichiarazione
sostitutiva  anche  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa
agli  anni  dal  1983  al  1987  per  i  quali  non  sia  intervenuto
accertamento  definitivo  ed  a versare per ciascuno di detti anni un
importo    risultante   dall'applicazione,   sui   maggiori   redditi
dichiarati,  della  percentuale  del 20 per cento. L'ammontare dovuto
per  ciascun  anno  non  puo'  essere  in  ogni caso inferiore a lire
cinquecentomila  ne' superiore a lire tre milioni; se e' stata omessa
la  dichiarazione  annuale  per  uno  o piu' anni l'importo minimo e'
elevato a lire tre milioni per ciascun anno.
  2.  Per  i  periodi  di  imposta  relativamente  ai  quali e' stato
notificato  accertamento  non definitivo, l'importo da indicare nella
dichiarazione  sostitutiva  e'  pari  al  50 per cento dell'imposta o
della maggiore imposta accertata.
  3. La dichiarazione sostitutiva deve comprendere anche gli anni per
i  quali  e'  intervenuto  accertamento  definitivo  per i redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa; in tal caso la percentuale del 20 per
cento e' applicata sull'ammontare del maggior reddito definitivamente
accertato ridotto al 50 per cento.