Art. 15. 1. I contribuenti che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 14 sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo ed a versare per ciascuno di detti anni un importo risultante dall'applicazione, sui maggiori redditi dichiarati, della percentuale del 20 per cento. L'ammontare dovuto per ciascun anno non puo' essere in ogni caso inferiore a lire cinquecentomila ne' superiore a lire tre milioni; se e' stata omessa la dichiarazione annuale per uno o piu' anni l'importo minimo e' elevato a lire tre milioni per ciascun anno. 2. Per i periodi di imposta relativamente ai quali e' stato notificato accertamento non definitivo, l'importo da indicare nella dichiarazione sostitutiva e' pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata. 3. La dichiarazione sostitutiva deve comprendere anche gli anni per i quali e' intervenuto accertamento definitivo per i redditi di lavoro autonomo e di impresa; in tal caso la percentuale del 20 per cento e' applicata sull'ammontare del maggior reddito definitivamente accertato ridotto al 50 per cento.