Art. 16. 1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, e' irrevocabile e deve comprendere, a pena di nullita', tutti gli anni indicati negli articoli 14 e 15; la dichiarazione puo' comprendere anche gli anni per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo. Essa deve essere redatta in duplice esemplare su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e spedita mediante raccomandata, nel periodo dal 1 al 30 settembre 1989, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di presentazione e di trasmissione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di uno degli esemplari.