Art. 16.
  1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e
per   l'imposta   sul   valore   aggiunto,  e'  irrevocabile  e  deve
comprendere,  a  pena  di  nullita',  tutti  gli  anni indicati negli
articoli  14  e  15; la dichiarazione puo' comprendere anche gli anni
per  i  quali  e'  stato notificato accertamento non definitivo. Essa
deve  essere  redatta  in  duplice  esemplare su stampato conforme al
modello  approvato  con  decreto del Ministro delle finanze e spedita
mediante  raccomandata,  nel  periodo  dal  1›  al 30 settembre 1989,
all'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  o  al  centro  di
servizio  competente  in  ragione  del domicilio fiscale alla data di
presentazione  della dichiarazione sostitutiva. Con lo stesso decreto
sono  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  e  di trasmissione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di uno degli esemplari.