Art. 17.
  1.  Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14 in
base   alla   dichiarazione   sostitutiva,   sono  riscosse  mediante
versamento diretto con le modalita' di cui al comma 3.
  2.  I  versamenti  delle  somme  dovute devono essere effettuati in
ragione  del  40  per  cento  entro il termine di presentazione della
dichiarazione  sostitutiva  e  per la differenza, in due rate uguali,
senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e
1991.
  3.  Gli  importi  di  cui  al  comma 1 sono riscossi, a norma delle
disposizioni  vigenti,  mediante  versamento  diretto con delega alle
aziende   di  credito  o  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni.  Le caratteristiche e le modalita' di conferimento
della  delega,  quelle  di rilascio delle attestazioni da parte delle
aziende  di  credito  e  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  delegate,  nonche'  quelle  per  la esecuzione dei
versamenti  in  tesoreria  e  della  trasmissione dei relativi dati e
documenti  all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli
sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
  4. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive modificazioni, delle dichiarazioni sostitutive ai
fini  delle  imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo
ed  ai  rimborsi,  provvedono  gli  uffici  delle imposte dirette o i
centri  di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno
successivo   alla   scadenza  del  termine  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre   1973,   n.  602.  Per  le  ipotesi  di  cui  al  comma  7
dell'articolo  14  provvedono  gli  uffici  delle imposte dirette che
hanno  eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di
copia  conforme  della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio
delle  imposte dirette o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le
maggiori  somme  dovute  e  quelle non versate sono iscritte in ruoli
speciali,   entro  lo  stesso  termine,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, secondo le
modalita'  e  i  criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro delle
finanze.
  5. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai
commi  1  e  2  si  applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
la  soprattassa  del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo
92 dello stesso decreto.
  6.  Le  somme  dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non
sono  deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.