Art. 17. 1. Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14 in base alla dichiarazione sostitutiva, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui al comma 3. 2. I versamenti delle somme dovute devono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi, a norma delle disposizioni vigenti, mediante versamento diretto con delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento della delega, quelle di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per la esecuzione dei versamenti in tesoreria e della trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 4. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle dichiarazioni sostitutive ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi, provvedono gli uffici delle imposte dirette o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 14 provvedono gli uffici delle imposte dirette che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte dirette o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 5. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto. 6. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.