Art. 18.
  1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma
dell'articolo   15,   deve  essere  versato,  senza  applicazioni  di
interessi,  in  ragione  del  40  per  cento,  entro  il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione sostitutiva e, per la differenza,
in  due  rate  uguali,  senza  applicazione di interessi, nel mese di
aprile degli anni 1990 e 1991.
  2.  I  versamenti  devono  essere eseguiti a norma dell'articolo 12
della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con
decreto  del Ministro delle finanze, e gli estremi delle attestazioni
di  versamento  devono  essere  annotati  a  norma  del  primo  comma
dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
  3.  In  caso  di  mancato  o  insufficiente  versamento,  l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla riscossione delle somme
non  versate  applicando  gli  interessi di mora in ragione del 9 per
cento  annuo  e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.