Art. 18. 1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma dell'articolo 15, deve essere versato, senza applicazioni di interessi, in ragione del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991. 2. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, e gli estremi delle attestazioni di versamento devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.