Art. 19.
  1.  I giudizi in corso relativi agli accertamenti di cui al comma 7
dell'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 15, pendenti alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono sospesi sino al 30
settembre 1989; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi
subordinatamente  all'esibizione, da parte del contribuente, di copia
anche  fotostatica della dichiarazione sostitutiva e della ricevuta o
di   altro  documento  dell'Amministrazione  postale  comprovante  la
consegna   della   raccomandata   di   trasmissione.   A  seguito  di
comunicazione   dell'ufficio   attestante  la  regolare  liquidazione
dell'imposta i giudizi sospesi si estinguono ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto  e,  per  le imposte sul reddito, limitatamente alla
parte  concernente  i redditi di lavoro autonomo e di impresa oggetto
della predetta dichiarazione.