Art. 2. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata, per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.