Art. 2.
  1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, la
detrazione  per  il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente
separato  di  cui  alla  lettera  a) del comma 1 dell'articolo 12 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per
l'anno  1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata,
per  l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire
624 mila.