Art. 21.
  1.  Gli  imponibili  e  le  imposte  sul  reddito definiti ai sensi
dell'articolo 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene
pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e
non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione
di  obblighi  fiscali  relativi  ai  redditi  di  impresa e di lavoro
autonomo.  Sugli importi risultanti dalla definizione non sono dovuti
interessi e soprattasse.
  2.  Le  sanzioni  amministrative,  diverse  dalle pene pecuniarie e
dalle  soprattasse  di cui al comma 1, relative alle violazioni anche
formali  concernenti  il  reddito  di  impresa e di lavoro autonomo e
l'imposta  sul  valore  aggiunto, non si applicano relativamente alle
annualita' definite ai sensi degli articoli 14 e 15.
  3. Nello stato di previsione della entrata e' istituito un apposito
capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al
presente  articolo.  Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni
degli  interessi  e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato
versamento.