Art. 23.
  1.  Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
  "4.  La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui
al  comma  1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto
per  usucapione  della  proprieta'  di immobili o di diritti reali di
godimento  sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea
retta  dal  precedente  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento.".
  2.  Nell'articolo  8  della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e' aggiunta la seguente nota:
   "II-bis)  I  provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione
della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui
beni  medesimi  sono  soggette  all'imposta  secondo  le disposizioni
dell'articolo 1 della tariffa.".