Art. 24.
  1.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "L'imposta  si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o
dell'acquisto  a  titolo  gratuito,  anche  per causa di morte, o per
usucapione  del  diritto  di  proprieta'  o  di  un  diritto reale di
godimento sull'immobile.";
    b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma e' sostituito
dal seguente:
  "L'imposta   e'   dovuta   dall'alienante   a   titolo   oneroso  o
dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.";
    c)  all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione
si  assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in
giudicato  la  sentenza  dichiarativa  dell'usucapione  e come valore
iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto
da  parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero,
in  mancanza,  quello  venale  alla  data  in  cui ha avuto inizio il
termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.";
    d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
  "In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere
presentata  entro  sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato
l'evento  che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa dell'usucapione.".