Art. 25.
  1.  Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese
nell'attivo  ereditario  anche  se  per  clausola  del  contratto  di
societa'  o  dell'atto  costitutivo  o  per  patto parasociale ne sia
previsto  a  favore  di  altri soci, compresi quelli divenuti eredi o
legatari,  il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un
prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22.".