Art. 27.
  1.  Nell'articolo  102  del  testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  le  parole:  "puo' essere portata in diminuzione del
reddito  dei  periodi  di  imposta successivi ma non oltre il quinto"
sono   sostituite   con   le  seguenti:  "puo'  essere  computata  in
diminuzione   del   reddito   complessivo   dei  periodi  di  imposta
successivi,  ma  non  oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza   nel   reddito  complessivo  di  ciascuno  di  essi.  Detta
differenza  potra'  tuttavia  essere  computata  in  diminuzione  del
reddito  complessivo  in  misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito   imponibile  risulti  compensata  da  eventuali  crediti  di
imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.".
  2.  Nell'articolo  112,  comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
le   plusvalenze   relative   alle  partecipazioni  sociali  indicate
nell'articolo 20, comma 1, lettera f).".