Art. 28.
  1.  Nell'articolo  123,  comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  le parole: "quale risulta dalla situazione
patrimoniale"   sono   sostituite   con  le  parole:  "quale  risulta
dall'ultimo  bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale"
ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote
della  societa'  la  cui perdita e' riportabile erano possedute dalla
societa'  incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la  perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza
dell'ammontare  complessivo della svalutazione di tali azioni o quote
effettuata  ai  fini  della determinazione del reddito dalla societa'
partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio
al  quale  si  riferisce  la  perdita e prima dell'atto di fusione, e
delle  plusvalenze  di  cui  al  comma  2 iscritte nel bilancio della
societa' risultante dalla fusione o incorporante.".