Art. 29. 1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facolta' di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari. 2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e del". 4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilita' degli utili residui a fini di mutualita' e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.