Art. 29.
  1.  Sugli  utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che
costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
lettera  e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applica,  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  una  ritenuta  a  titolo di imposta nella misura del 15 per
cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facolta'
di  optare  per  il  regime della ritenuta di acconto di cui al primo
comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di
cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni,
sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.
  2.  Per  il  versamento  delle  ritenute  e delle maggiori ritenute
previste  nel  presente  articolo  si applicano le disposizioni degli
articoli  3  e  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  3.  Nell'articolo  8,  primo  comma,  numero  5,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dopo le
parole:  "all'aliquota  del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e
del".
  4.  Le  disposizioni  innovative di cui al comma 1 non si applicano
agli  utili  distribuiti  in  epoca anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5.  Gli  enti  cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei
requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e successive
modificazioni,  e  la  destinabilita'  degli  utili residui a fini di
mutualita'  e  beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di
legge,   godono  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalle  leggi
vigenti,  secondo  il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601.