Art. 3.
  1.  L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per
l'anno  1989  a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente
elevato,  per  l'anno  1990,  a  lire 576 mila e, a partire dall'anno
1991, a lire 600 mila.
  2.  L'ammontare  della  ulteriore  detrazione  di  cui  al  comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno
1989, in lire 180 mila.