Art. 31. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: "ai progettisti dell'opera;" sono aggiunte le parole: "domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;"; b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attivita';" sono aggiunte le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;"; c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere: "g- bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa; g- ter) atti posti in essere da aziende ed istituti di credito, nella qualita' di banche agenti, per dare corso alle operazioni di investimento di capitali all'estero dei soggetti residenti nello Stato, relativamente al soggetto investitore; g- quater) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti"; d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma: "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e i contratti di cui alle lettere g-ter) e g-quater) del primo comma dell'articolo 6."; e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative agli atti e ai contratti di cui alle lettere g- ter) e g- quater) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".