Art. 31.
  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  2  novembre  1976,  n.  784, e modificato dal decreto del
Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  nell'articolo  6, primo comma, lettera e), dopo le parole: "ai
progettisti   dell'opera;"  sono  aggiunte  le  parole:  "domande  ad
amministrazioni  statali  per  la  concessione  di  contributi  e  di
agevolazioni;";
   b)  nell'articolo  6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai
soggetti  che  esercitano  l'attivita';"  sono  aggiunte  le  parole:
"domande  di  iscrizione  al  Registro  navale italiano e al Registro
aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";
   c)  nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte
le seguenti lettere:
    "g-  bis)  mandati,  ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di
obbligazioni  diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di
lavoro   subordinato,   anche   in   quiescenza,   relativamente   al
beneficiario della spesa;
    g-  ter)  atti posti in essere da aziende ed istituti di credito,
nella  qualita'  di  banche agenti, per dare corso alle operazioni di
investimento  di  capitali  all'estero  dei  soggetti residenti nello
Stato, relativamente al soggetto investitore;
    g-  quater)  contratti  di assicurazione, ad esclusione di quelli
relativi  alla  responsabilita'  civile,  relativamente  ai  soggetti
contraenti;  contratti  di  somministrazione  di  energia  elettrica,
relativamente agli utenti";
   d)  nell'articolo  7, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente
comma:
  "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare
all'anagrafe  tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e i
contratti  di  cui  alle  lettere  g-ter) e g-quater) del primo comma
dell'articolo 6.";
   e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  modalita'  delle  comunicazioni sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative
agli atti e ai contratti di cui alle lettere g- ter) e g- quater) del
primo  comma  dell'articolo  6  il decreto stabilisce anche i termini
entro  cui  devono  essere  date  le  comunicazioni  ed e' emanato di
concerto con il Ministro del tesoro.".