Art. 34.
  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita nella
misura del due per cento e' elevata al quattro per cento.
  2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la
quota  imponibile  si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo
di  imponibile  e  di  imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa,
dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente
per  cento  e  arrotondando  il  prodotto, per difetto o per eccesso,
all'unita' piu' prossima.
  3.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la lettera i) del terzo comma dell'art. 2 e' sostituita dalla
seguente:  "  i)  le  cessioni  di  valori  bollati e postali, marche
assicurative e similari;";
    b) nel terzo comma dell'art. 2, la lettera g) e' soppressa;
    c) nel quarto comma dell'art. 3, la lettera g) e' soppressa;
    d) il numero 10 dell'art. 10 e' soppresso;
    e)  alla  lettera  c)  del  primo  comma dell'articolo 74 dopo le
parole  "per  il  commercio"  sono  aggiunte  le parole "dei giornali
quotidiani e".
  4.  I  commi  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.
  5.   Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il n. 18) e' sostituito dal seguente:
    "18)  giornali  quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a
stampa  e  carte  geografiche;  carta  occorrente per la stampa degli
stessi  e  degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;";
    b) il n. 26) e' sostituito dal seguente:
    "26)  assegnazioni,  anche in godimento, di case di abitazione di
cui  all'articolo  13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni  e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi;";
    c) il n. 35) e' sostituito dal seguente:
    "35) prestazioni relative alla composizione e stampa dei giornali
quotidiani,  libri,  periodici,  edizioni  musicali  a  stampa, carte
geografiche,  atti  e  pubblicazioni  della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;".
  6.  Nel  secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,
n.  18, come sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4
agosto  1987,  n.  326,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre  1987,  n.  403, sono soppresse le parole: "e, dal 1› gennaio
1988, per le cessioni di libri".
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si applicano alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nell'ultimo  comma  dell'articolo  6 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata
la  fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche'  alla  data  stessa  il  corrispettivo non sia stato ancora
pagato.