Art. 36. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di
partita IVA,  e'  dovuta  la  tassa  di  concessione  governativa  di
rilascio di lire centomila. Per le societa' non iscritte nel registro
delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli  enti
che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio e' stabilita
in lire duecentocinquantamila. 
  2. La tassa e' altresi' dovuta, a partire dalla  medesima  data  di
cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui e'
stata attribuito il numero di partita IVA. La disposizione di applica
anche se il numero di partita IVA e' stato  attribuito  anteriormente
alla predetta data. 
  3. La tassa di rilascio e quella  annuale  non  si  applicano  alle
societa' soggette all'iscrizione nel registro delle  imprese  per  le
quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa  di
cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del  decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17, e successive modificazioni. 
  4. La  tassa  di  rilascio  deve  essere  corrisposta  prima  della
presentazione della dichiarazione  di  inizio  di  attivita';  quella
annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale  la  tassa  di
concessione governativa deve essere corrisposta.  Gli  estremi  delle
attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del  numero
di partita IVA e di quella  annuale  devono  essere  riportati  nelle
rispettive dichiarazioni. 
  5. Coloro che ai sensi delle vigenti  disposizioni  sono  esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA  devono
corrispondere la tassa di rilascio e quella  annuale  rispettivamente
entro il termine di presentazione della dichiarazione  di  inizio  di
attivita', ovvero entro il termine  stabilito  per  la  presentazione
della dichiarazione annuale; l'attestazione  di  versamento  relativa
alla tassa annuale deve essere prodotta al competente  ufficio  entro
il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale
IVA. 
  6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma  2  cessa  a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione di cessazione dell'attivita'. 
  7. Per la mancata indicazione o produzione  delle  attestazioni  di
versamento nei termini stabiliti si applica  la  pena  pecuniaria  da
lire centomila a lire seicentomila. 
  8. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio  1988  n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  luglio  1988,  n.
291, e' sostituito dal seguente: 
  "1. La tassa di  concessione  governativa  per  l'iscrizione  delle
societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai  commi
18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17, e' stabilita nella misura di  lire  12  milioni  per  le
societa' per azioni ed in accomandita per azioni, di lire  3  milioni
500 mila per le societa' a responsabilita' limitata  e  di  lire  500
mila per le societa' di altro tipo.". 
  9. Le tasse di concessione governativa di cui ai  numeri  72  e  73
della tariffa annessa al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di  cui
al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila. 
  10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il  cui
termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1989.