Art. 37.
  1.   Alle   minori   entrate   derivanti   dall'applicazione  delle
disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3, valutate per l'anno 1989
in  lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per
l'anno   1991   in   lire   9.310   miliardi,  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
bilancio  triennale  1989-1991,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1989,  all'uopo  utilizzando l'accantonamento "Revisione
delle  aliquote  ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche". Alle minori entrate derivanti
dalla  applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'articolo 35,
valutate  in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti  per lo
stesso  anno  1989  dalla  applicazione dell'articolo 33. Alle minori
entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel
comma  8  dell'articolo  36  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
utilizzo  delle  maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo
articolo 36.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.