Art. 38.
  1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano
alle  sentenze  ed  ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni
dell'articolo  25  si  applicano  alle  successioni  apertesi  e alle
donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi
1, 3, 4 e 5 e all'articolo 27 hanno effetto dal periodo di imposta in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le
disposizioni di cui all'articolo 26, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 12 hanno
effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
di  entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si
applicano  relativamente  ai  beni  ammortizzabili  acquistati  ed ai
contratti  di  locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La  disposizione di cui
all'articolo  28  si applica alle fusioni relativamente alle quali il
deposito  prescritto  dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice
civile  e'  eseguito  dopo  la data di entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Per  i  canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari di
cui al n. 36) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  la disposizione di cui all'articolo 34 ha effetto dal
1›  febbraio  1989; per le cessioni di libri le disposizioni relative
alla  emissione  della bolla di accompagnamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  ottobre  1978, n. 627, e successive
modificazioni,  e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale
di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni,
si applicano a decorrere dal 1› aprile 1989.