Art. 38. 1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1, 3, 4 e 5 e all'articolo 27 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 12 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari di cui al n. 36) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34 ha effetto dal 1 febbraio 1989; per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 aprile 1989.