Art. 4.
  1.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 30-bis (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi).
-  1.  Per  i  contribuenti  che  nell'anno  solare  precedente hanno
realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a
36  milioni  di  lire,  l'imposta  dovuta  e'  calcolata  sulla  base
imponibile  determinata  applicando  all'ammontare  delle  operazioni
imponibili  effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali
per le attivita' esercitate:
    a)  produzione di beni . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento
    b)  produzione  di servizi . . . . . . . . . . . . . 71 per cento
    c)  commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . 13 per cento
    d) commercio al minuto di prodotti alimentari
e bevande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 per cento
    e) commercio al minuto di tessuti, di
biancheria per la casa, di filati,
di merceria e di articoli per
l'abbigliamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento
    f)  commercio  al minuto di altri beni . . . . . . . 32 per cento
    g)  commissionari con deposito . . . . . . . . . . . 15 per cento
    h) commissionari senza deposito e altri
intermediari con o senza deposito,
altri  servizi  di imprese . . . . . . . . . . . . . . . 60 per cento
    i)  alberghi e altri complessi ricettivi . . . . . . 74 per cento
    l) somministrazioni di alimenti e bevande;
alberghi e altri complessi ricettivi
con ristorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 per cento
m) esercenti arti e professioni . . . . . . . . . . 90 per cento
Per i soggetti che iniziano l'attivita' il volume di affari
dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno.
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 valgono agli effetti della
dichiarazione  annuale,  delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
  3.  Se  nel  corso  dell'anno  il  limite  di  36 miloni di lire e'
superato  le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere
applicazione  dalla  liquidazione relativa al trimestre nel corso del
quale il limite e' superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta
per  l'anno non puo' essere inferiore a quello dell'imposta calcolata
sulla   base  imponibile,  determinata  a  norma  del  comma  1,  con
riferimento ad un volume di affari di 36 milioni di lire.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
societa',  agli  enti  e  alle  stabili  organizzazioni  in Italia di
soggetti  non  residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a),
b)  e  d),  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non
si  applicano altresi' per le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e
74- ter del presente decreto.
  5.  I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non
possono  avvalersi  della  facolta'  di acquistare o importare beni o
servizi  senza  applicazione  dell'imposta  di  cui  ai  commi primo,
lettera  c),  e  secondo  dell'articolo  8  e  al comma secondo degli
articoli  8-  bis  e  9  e  all'articolo  68,  lettera a); le imprese
manufatturiere  che  acquistano  rottami o altri beni di cui al sesto
comma  dell'articolo  74  sono  tenute  al  pagamento  della relativa
imposta  e  devono  a  tal  fine  tenerne  distintamente  conto nella
liquidazione  relativa  al  periodo  in  cui  sono  state annotate le
fatture ricevute o emesse.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
soggetti  che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale
nella  dichiarazione  annuale relativa all'anno precedente ovvero che
esercitano   tale   opzione   nella  dichiarazione  di  inizio  della
attivita'.  L'opzione  vale  per tutte le attivita' esercitate, salvo
quanto  disposto  nel  comma  4; essa ha effetto, anche ai fini delle
imposte sul reddito, fino a quando non e' revocata e in ogni caso per
almeno un triennio.";
    b)  nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole
"quattrocentottanta   milioni"   sono   sostituite   con  le  parole:
"trecentosessanta milioni".