Art. 6.
  1.  Nei  commi  primo  e  settimo  dell'articolo 18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, le parole
"settecentottanta    milioni"   sono   sostituite   con   le   parole
"trecentosessanta milioni".
  2.  Nell'articolo  79  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  reddito  di  impresa dei soggetti che secondo le norme del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono  ammessi  al  regime  di  contabilita'  semplificata e non hanno
optato  per  il  regime  ordinario e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare  dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi
di  cui  agli  articoli  56  e  57,  comma  1, conseguiti nel periodo
d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso.  La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle
rimanenze  finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai
sensi   dell'articolo   54  e  delle  sopravvenienze  attive  di  cui
all'articolo  55  e  diminuita  delle  minusvalenze  e sopravvenienze
passive di cui all'articolo 66.";
    b) il comma 2 e' abrogato;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
disposizioni  degli  articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il
registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le
perdite  su  crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e'
ammessa  alcuna  deduzione  a  titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti  di  cui  all'articolo 70 sono deducibili a condizione
che  risultino  iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.";
    d) il comma 4 e' abrogato;
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Si  applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al
comma  2  dell'articolo  57,  ai  commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai
commi  1,  2,  5  e  6  dell'articolo  75  e  ai commi 1, 2, 3, 4 e 6
dell'articolo  76.  La  disposizione  del comma 1 dell'articolo 77 si
applica ai soggetti tenuti alla redazione dell'inventario. Si applica
inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono
a   formare   il   reddito   di  impresa  pur  non  risultando  dalle
registrazioni  ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 75.";
    f) i commi 6 e 9 sono abrogati.