Art. 7. 1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 36 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54: a) imprese operanti nel settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca . . . . . . . 34 per cento b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori: 1) alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 per cento 2) estrattivo e di trasformazione primaria . . . . 43 per cento 3) manufatturiero . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 per cento c) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 per cento d) imprese operanti nel settore del commercio al minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 per cento e) imprese operanti negli altri settori di attivita' commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 per cento f) imprese operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni . . . . . . . . . . . . 45 per cento g) imprese operanti nel settore del credito e delle assicurazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 per cento h) imprese operanti in altri settori di attivita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento 2. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.".