Art. 7.
  1.  L'articolo  80  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sono  ammesse  al  regime  di  contabilita' semplificata, i cui
ricavi  conseguiti  nel  periodo  di  imposta  precedente  non  hanno
superato  36  milioni  di  lire, il reddito imponibile e' determinato
applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti
coefficienti   di   redditivita'   e   aggiungendo   le   plusvalenze
patrimoniali di cui all'articolo 54:
    a) imprese operanti nel settore
dell'agricoltura,  foreste, caccia e pesca . . . . . . . 34 per cento
    b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori:
    1)  alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 per cento
    2)  estrattivo  e di trasformazione primaria . . . . 43 per cento
    3)  manufatturiero . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 per cento
    c) imprese operanti nel settore del commercio
all'ingrosso  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 per cento
    d) imprese operanti nel settore del commercio
al minuto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 per cento
    e) imprese operanti negli altri settori di
attivita'  commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 per cento
    f) imprese operanti nel settore dei
trasporti  e delle comunicazioni . . . . . . . . . . . . 45 per cento
    g) imprese operanti nel settore del credito
e delle  assicurazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 per cento
    h) imprese operanti in altri settori di
attivita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento
  2. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti
nel  periodo  di  imposta  in cui le relative operazioni sono state o
avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma
dell'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  ovvero  per i contribuenti che effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la
percezione.  Si  applica  il  penultimo  comma dell'articolo 18 sopra
indicato.".