Art. 8. 1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' le rettifiche ai componenti ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito; b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonche' il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantita' e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986 devono tenere il registro dei corrispettivi prescritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel quale devono essere separatamente annotate le plusvalenze patrimoniali realizzate e le operazioni attive non soggette a registrazione ai fini della predetta imposta.