Art. 8.
  1.  I  soggetti  che,  ai  fini della determinazione del reddito di
impresa,  sono  ammessi  al regime di contabilita' semplificata e che
non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri
tenuti  ai  sensi  dell'articolo  18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
    a)  entro  sessanta  giorni, i componenti positivi e negativi del
reddito  di  impresa  non  risultanti  dai  registri  tenuti  ai fini
dell'imposta  sul valore aggiunto nonche' le rettifiche ai componenti
ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito;
    b)   entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione,   le   altre   annotazioni  rilevanti  ai  fini  della
determinazione   del  reddito  nonche'  il  valore  delle  rimanenze,
indicando distintamente per queste ultime le quantita' e i valori per
singole  categorie  di  beni,  in  giacenza alla fine dell'esercizio,
previste  dagli  articoli  59  e 61 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la
valutazione.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
modalita'  per  le  annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve
essere  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  80  del testo unico delle
imposte  sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986
devono  tenere  il  registro  dei  corrispettivi  prescritto  ai fini
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nel   quale  devono  essere
separatamente  annotate  le  plusvalenze patrimoniali realizzate e le
operazioni attive non soggette a registrazione ai fini della predetta
imposta.