Art. 9.
  1. Ai fini delle imposte sul reddito:
    a)  i  soggetti  indicati  nell'articolo 79 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di
contabilita'  ordinaria,  se l'ammontare dei ricavi supera 36 milioni
di  lire  ma  non  supera  360 milioni di lire. L'opzione deve essere
esercitata con apposita dichiarazione da comunicare all'ufficio delle
imposte  con  raccomandata  entro  il  31  gennaio  secondo modalita'
stabilite  con  il  decreto  del  Ministro delle finanze previsto dal
comma  2 dell'articolo 5; dalla data di spedizione il contribuente e'
soggetto  agli obblighi previsti per il regime di contabilita' per il
quale e' stata espressa l'opzione. L'opzione ha effetto fino a quando
non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio;
    b)  i  soggetti  indicati  nell'articolo 80 del testo unico delle
imposte sui redditti approvato con il citato decreto n. 917 del 1986,
che  esercitano  l'opzione prevista nel comma 6 dell'articolo 30- bis
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
devono  inviare la comunicazione prevista nella precedente lettera a)
indicando   se  l'opzione  e'  stata  effettuata  per  il  regime  di
contabilita'  semplificata  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, o per quello di contabilita'
ordinaria. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo. Se
nel  corso  del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di
lire  si  applica  per  l'anno  seguente  il  regime  di contabilita'
ordinaria.
  2.  I contribuenti che esercitano le attivita' di cui agli articoli
34,  74  e  74-  ter  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre   1972,   n.   633,   possono   esercitare   l'opzione  nella
dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  della opzione l'ammontare dei ricavi,
ragguagliato   ad  anno,  e'  computato  con  riferimento  ai  ricavi
conseguiti  nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il
regime  applicabile  in tale periodo. In caso di inizio di attivita',
per  il  primo  periodo  di  imposta, il contribuente puo' esercitare
l'opzione  in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di
conseguire,  dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di
attivita'  con  le  modalita'  stabilite  con il decreto previsto nel
comma 1.