Art. 2. 
            Misure in materia di assistenza specialistica 
  1.  Per  l'esercizio  1989  la  spesa  relativa  alle   prestazioni
specialistiche in regime di convenzionamento  esterno  e'  finanziata
con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti,  in
complesso  regionale,  agli  oneri  sostenuti  allo   stesso   titolo
nell'esercizio finanziario 1986,  integrati  con  le  variazioni  nel
frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del  10
per cento. Eventuali eccedenze di spesa non possono  essere  poste  a
carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale. 
  2.  Al  fine  di  eliminare  il  ricorso  improprio   al   ricovero
ospedaliero e la spesa ingiustificata  derivante  dalla  prescrizione
incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanita', con
proprio decreto, adotta misure finalizzate: 
    a)  a  specificare  nelle   prescrizioni   per   la   diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio  le  ipotesi  diagnostiche  cui  sono
dirette; 
    b) a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con
compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio,  ospedaliero  ed
extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni  di
strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche; 
    c) alla definizione,  da  parte  delle  regioni,  contestualmente
all'attuazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante  misure
urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per
la razionalizzazione delle spesa sanitaria, delle  attivita'  di  day
hospital alternative alla degenza ospedaliera,  all'effettuazione  di
indagini strumentali e di laboratorio  che  di  norma  esulano  dalla
competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere. 
  3. Per il 1989 sono confermate le prestazioni  idrotermali  di  cui
all'articolo 1, lettera a), quintultimo  e  quartultimo  alinea,  del
decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 98.