Art. 2. Misure in materia di assistenza specialistica 1. Per l'esercizio 1989 la spesa relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno e' finanziata con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti, in complesso regionale, agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986, integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del 10 per cento. Eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale. 2. Al fine di eliminare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta misure finalizzate: a) a specificare nelle prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio le ipotesi diagnostiche cui sono dirette; b) a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliero ed extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni di strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche; c) alla definizione, da parte delle regioni, contestualmente all'attuazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione delle spesa sanitaria, delle attivita' di day hospital alternative alla degenza ospedaliera, all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di norma esulano dalla competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere. 3. Per il 1989 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 1, lettera a), quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98.