Art. 3. 
           Utilizzazione delle quote di autofinanziamento 
  1.  Per  l'esercizio  1989  e'  sospesa  la  destinazione  prevista
dall'articolo 25, comma secondo, della legge  27  dicembre  1983,  n.
730, del 50 per  cento  delle  somme  direttamente  introitate  dalle
unita'  sanitarie  locali  all'acquisto  di  attrezzature  in   conto
capitale. Le  somme  in  questione  restano  attribuite  alle  unita'
sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.