(all. 11 - art. 1)
                               Art. 8.
  1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui
all'art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto  di  cui
al comma 4 dell'art. 4.
  2.  Lo  stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi
al  termine  dell'istruttoria  tecnica  di  cui  al  comma  1,  invia
richiesta  di  parere  alla  regione  interessata,  la  quale  dovra'
renderlo  entro  i  successivi   30   giorni,   sentito   il   comune
territorialmente  competente,  anche  relativamente  agli  aspetti di
natura urbanistica.
  3.   Il   Ministro   dell'ambiente  entro  60  giorni  dal  termine
dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa,  delle  risultanze
dell'inchiesta  pubblica  e  del  parere  della  regione,  formula il
giudizio finale di compatibilita' ambientale, precisando le eventuali
prescrizioni  per  l'esecuzione  del  progetto della centrale e delle
relative infrastrutture.
  4. Il giudizio finale di compatibilita' ambientale viene comunicato
ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per  i
beni  culturali  e  ambientali,  della  sanita', dei lavori pubblici,
della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia,
al comune ed all'ENEL.
  5.  Decorso  il  predetto  termine di 60 giorni, di cui al comma 3,
senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato,  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato puo' proseguire la
procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3
dell'art. 11.