(all. 20 - art. 1)
                               Art. 17.
  1.  Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle
centrali  turbogas  e  delle  relative   modifiche   che   comportano
immissione  di  nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonche' per le
attivita' di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, cosi'
come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.
  2.  Con  riferimento  all'art.  9  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  l'autorita'  competente  per  il
controllo e' la provincia.
 
          Art. 17:
             Il  comma  2  dell'art.  17  del  D.P.R.  n. 203/1988 e'
          riportato nella nota all'art. 1 del presente allegato IV.