(all. 21 - art. 1)
                               Art. 18.
  1.  Per  le  centrali  termoelettriche  da  installare  nelle acque
territoriali le presenti disposizioni si applicano  con  le  seguenti
modifiche:
    a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4,
6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona  delle
acque  territoriali  interessata  dalla centrale termoelettrica e nel
comune  sul  cui  territorio  insistono   le   opere   accessorie   e
provvisionali al progetto;
    b)  gli  altri  articoli delle presenti disposizioni si intendono
modificati conseguentemente.