Art. 2.
  La   MAA   Vita  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e'
autorizzata ad elevare:
   dal  70%  al 75% l'aliquota minima della rivalutazione annua della
prestazione assicurativa prevista  al  punto  A)  delle  clausole  di
rivalutazione presenti nelle condizioni speciali di polizza approvate
con decreto ministeriale del 2 novembre 1987;
   il  capitale  massimo  assicurabile  per  contratti a premio annuo
emessi in forma "temporanea per il caso di  morte"  con  clausola  di
carenza  ma senza visita medica da lire 40 milioni a lire 50 milioni.
Per le forme assicurative temporanee per il caso di  morte  a  premio
unico,  il  limite  massimo  dovra' essere tale che il capitale sotto
rischio, inteso come differenza tra le  prestazioni  complessivamente
assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo non sia maggiore
di lire 50 milioni.