Art. 2. La MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad elevare: dal 70% al 75% l'aliquota minima della rivalutazione annua della prestazione assicurativa prevista al punto A) delle clausole di rivalutazione presenti nelle condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale del 2 novembre 1987; il capitale massimo assicurabile per contratti a premio annuo emessi in forma "temporanea per il caso di morte" con clausola di carenza ma senza visita medica da lire 40 milioni a lire 50 milioni. Per le forme assicurative temporanee per il caso di morte a premio unico, il limite massimo dovra' essere tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo non sia maggiore di lire 50 milioni.