IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, n. 5610 del 14 luglio 1987 con la quale viene chiesto un finanziamento di L. 2.175.000.000 per le opere di consolidamento di un movimento franoso che investe parte del capoluogo determinando un pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Visto il verbale di sopralluogo del 10 febbraio 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata comunque la necessita' di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Gualdo Cattaneo e di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000.