Art. 3.
  Il  servizio  opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei
collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO