Art. 4.
  1.  L'articolo  18  dello  statuto  speciale  per la Valle d'Aosta,
sostituito dall'articolo 2 della  legge  costituzionale  23  febbraio
1972, n. 1, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  18.  -  Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
  Le  elezioni  del nuovo consiglio sono indette dal presidente della
giunta regionale e potranno  aver  luogo  a  decorrere  dalla  quarta
domenica  precedente  e  non  oltre la seconda domenica successiva al
compimento del periodo di cui al precedente comma.
  Il  decreto  di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita  per
la votazione.
  Il   nuovo  consiglio  si  riunisce  entro  i  venti  giorni  dalla
proclamazione degli  eletti  su  convocazione  del  presidente  della
giunta regionale in carica".
  2. Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la
data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse  cadere  nel
periodo  tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verra' spostata
al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.