Art. 6.
  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si
applicano  rispettivamente  all'assemblea  regionale  siciliana,   ai
consigli  regionali  della  Sardegna  e del Friuli-Venezia Giulia, al
consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale  del
Trentino-Alto  Adige  che  siano in carica al momento dell'entrata in
vigore della presente legge costituzionale.