LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell'assessore alla tutela ambientale; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 24 luglio 1977, art. 82; Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7; Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 settembre 1983 ha incluso nell'elenco delle localita' da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di: Licenza, Marcellina, Monte Flavio, Montorio Romano, Moricone, Percile, Palombara Sabina, Rocca Giovine, S. Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Arsoli, Cineto Romano, Mandela, Roviano, Riofreddo, Tivoli, Castel Madama, Vallinfreda; Considerato che il verbale della suddetta commissione e' stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di: Licenza, Marcellina, Monte Flavio, Montorio Romano, Moricone, Percile, Palombara Sabina, Rocca Giovine, S. Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Arsoli, Cineto Romano, Mandela, Roviano, Riofreddo, Tivoli, Castel Madama e Vallinfreda; Viste le opposizioni presentate contro la suddetta proposta di vincolo dai sottoelentati enti: (Omissis). Considerato che le opposizioni sopra riportate non possono accogliersi in quanto le richieste di restrizione del perimetro del vincolo proposto verrebbero a compromettere la zona, le cui peculiarita' di particolare valore naturalistico vanno salvaguardate integralmente. Infatti nel massiccio dei Lucretili, coesiste una vegetazione che va dal castagneto al faggeto e querceto tipici dell'Europa centrale alla macchia mediterranea alternata a zone a pascolo e zone coperte di antichi e vasti oliveti, splendide balconate rupestri da dove lo sguardo spazia dalla costa Tirrenica fino alle piu' alte vette dell'Appennino; Inoltre a seguito di sopralluoghi si e' altresi' rilevato che una parte assai rilevante della zona sottoposta a vincolo paesistico risulta dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo in conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi per la quasi totalita' di territori coperti da boschi, percorsi da una fitta rete di corsi di acqua pubblici, per i quali e' prescritto il rispetto ambientale, per cui la previsione del vincolo di cui alla presente deliberazione rappresenta una mera ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che gia' esistono in forza della citata legge n. 431/1985; Ritenuto che lo straordinario interesse paesistico dei luoghi e' confermato dal fatto che il Ministero per i beni culturali e ambientali, previo parere favorevole del comitato di settore con nota n. 22360 del 21 dicembre 1984 ha provveduto a vincolare i medesimi territori con il divieto di edificazione fino alla formazione del PTP, divieto confermato con l'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985 da parte della regione; Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche' e' di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi; All'unanimita' Delibera: La localita' denominata "Monti Lucretili" comprendente il territorio dei comuni di: Licenza, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Percile, Palombara Sabina, Roccagiovine, S. Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Arsoli, Cineto Romano, Mandela, Roviano, Riofreddo, Tivoli, Castelmadama e Vallinfreda; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona e' delimitata secondo il seguente perimetro: "A partire dal bivio posto a nord del lago artificiale di Tivoli il perimetro segue verso est il tracciato della s.s. n. 5 Tiburtina-Valeria fino al km 58,200 circa per prendere il confine comunale posto tra Arsoli e Roviano e seguirlo fino ad incontrare la ferrovia Roma-L'Aquila che segue fino al confine regionale Lazio-Abruzzo per riprendere quindi (a quota 577 circa) il confine posto tra i comuni di Riofreddo e Vallinfreda. Il perimetro segue tale confine comunale fino all'incontro a quota 787 circa con la strada provinciale per Orvinio; segue tale strada fino al confine tra la provincia di Roma e Rieti, segue tale linea di confine fino ai comuni di Nerola e Montorio Romano. Raggiunge quindi la strada che da Nerola conduce a Montorio Romano per proseguire verso sud lungo la mulattiera prima e lungo il sentiero poi segnati sulla carta I.G.M. fino ad incontrare prendendo verso est, la strada congiungente Moricone e Monteflavio; al bivio posto sotto il colle Palombara segue la strada Palombara Sabina-Marcellina e qui, al bivio prende la strada per Tivoli. Segue quest'ultima strada verso sud fino a giungere al bivio di partenza posto a nord del lago artificiale di Tivoli. La presente delibera sara' pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione per le bellezze naturali e panoramiche di Roma. La regione Lazio curera' che i comuni di Licenza, Marcellina, Monte Flavio, Montorio Romano, Moricone, Percile, Palombara Sabina, Roccagiovine, S. Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Arsoli, Cineto Romano, Mandela, Roviano, Riofreddo, Tivoli, Castelmadama e Vallinfreda provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona giusta l'art. 4 della legge precitata. La regione Lazio comunichera' al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale. Roma, addi' 16 giugno 1987 Il presidente: LANDI