IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5, comma 1, 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550; Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 550 del 1988, concernenti il regime di contabilita' semplificata delle imprese minori; Visti gli articoli 5, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 550 del 1988, i quali prevedono che il Ministro delle finanze deve emanare un apposito decreto con il quale stabilire le modalita' per comunicare l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quella prevista ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto-legge n. 550; Considerata la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e professioni, le societa' e associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 917, e gli enti non commerciali di cui all'art. 87 dello stesso testo unico, devono effettuare le comunicazioni delle opzioni previste nel comma 6 dell'art. 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' nell'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento spedita all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della comunicazione stessa. Le comunicazioni si considerano effettuate alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale. 2. Le comunicazioni di cui al precedente comma, devono contenere: a) per le persone fisiche esercenti arti e professioni, le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale; b) per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, gli stessi elementi di cui alla precedente lettera a), nonche' la denominazione della ditta; c) per le societa' di persone e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la denominazione, le generalita' del rappresentante, la sede legale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale; d) per gli enti non commerciali, la denominazione, nonche' gli stessi elementi di cui alla precedente lettera c). 3. L'obbligo di tenuta della contabilita' ordinaria e il termine previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti, decorrono dalla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata di cui al comma 1. 4. Il regime della contabilita' semplificata applicabile agli enti non commerciali ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli effetti delle opzioni per il regime di contabilita' ordinaria esercitate in precedenti periodi di imposta si intendono esauriti al 31 dicembre 1988.