IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  50,  comma  7,  79 e 80 del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  cosi'  come  modificati,
rispettivamente, dagli articoli 5, comma 1, 6, comma 2, e 7, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550;
  Visto  l'art.  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art.  6,  comma  1,  del
citato  decreto-legge  n.  550  del  1988,  concernenti  il regime di
contabilita' semplificata delle imprese minori;
  Visti  gli articoli 5, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 550
del 1988, i quali  prevedono  che  il  Ministro  delle  finanze  deve
emanare  un  apposito decreto con il quale stabilire le modalita' per
comunicare l'opzione prevista dal  comma  6  dell'art.  30-  bis  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
nonche'  quella  prevista  ai  sensi   dell'art.   9   dello   stesso
decreto-legge n. 550;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e
professioni, le societa' e associazioni di cui all'art. 5  del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 917, e gli enti  non
commerciali  di  cui  all'art.  87  dello  stesso testo unico, devono
effettuare le  comunicazioni  delle  opzioni  previste  nel  comma  6
dell'art.  30-  bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633,  nonche'  nell'art.  9,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30  dicembre 1988, n. 550, mediante raccomandata senza
avviso di ricevimento spedita all'ufficio distrettuale delle  imposte
dirette  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale alla data di
invio della comunicazione stessa.  Le  comunicazioni  si  considerano
effettuate  alla  data  di  consegna  della  raccomandata all'ufficio
postale.
  2. Le comunicazioni di cui al precedente comma, devono contenere:
    a)  per  le  persone  fisiche  esercenti  arti  e professioni, le
generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello
di domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;
    b)  per  le  persone  fisiche  esercenti imprese commerciali, gli
stessi elementi  di  cui  alla  precedente  lettera  a),  nonche'  la
denominazione della ditta;
    c)  per le societa' di persone e per quelle ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la denominazione, le generalita'  del  rappresentante,  la  sede
legale  o  in  mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale,
l'indirizzo, il numero di codice fiscale;
    d)  per  gli  enti non commerciali, la denominazione, nonche' gli
stessi elementi di cui alla precedente lettera c).
  3.  L'obbligo  di  tenuta della contabilita' ordinaria e il termine
previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti,
decorrono  dalla  data  di   consegna   all'ufficio   postale   della
raccomandata di cui al comma 1.
  4.  Il regime della contabilita' semplificata applicabile agli enti
non commerciali ai sensi dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 600 del 1973 e gli effetti delle opzioni per il
regime di contabilita' ordinaria esercitate in precedenti periodi  di
imposta si intendono esauriti al 31 dicembre 1988.