Art. 2. 1. I contribuenti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, avendo esercitato l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno omesso di inviare all'ufficio delle imposte entro il 31 marzo la comunicazione della dichiarazione di opzione ovvero non hanno in essa indicato se l'opzione e' stata effettuata per il regime di contabilita' semplificata ovvero per quello di contabilita' ordinaria, sono soggetti al regime di contabilita' semplificata.