Art. 2.
  1.  I  contribuenti  indicati  nell'art.  80  del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, avendo esercitato l'opzione
prevista nel comma 6 dell'art. 30- bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, hanno omesso di inviare
all'ufficio delle imposte entro il 31 marzo  la  comunicazione  della
dichiarazione  di  opzione  ovvero  non  hanno  in  essa  indicato se
l'opzione  e'  stata  effettuata  per  il  regime   di   contabilita'
semplificata  ovvero  per  quello  di  contabilita'  ordinaria,  sono
soggetti al regime di contabilita' semplificata.