IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1985; Visti i regolamenti CEE riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti CEE n. 727/70, n. 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70 e n. 327/71, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'art. 3 le modalita' per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di intervento; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 gennaio 1978, che stabilisce all'art. 2 il termine per la presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1979, relativo alle "Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco"; Considerato che il Comitato consultivo nazionale, nella riunione del 22 giugno 1988 ha approvato l'"Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli", da applicarsi, con carattere di permanenza, alle operazioni di cui trattasi; Nella riunione del 24 novembre 1988; Ha deliberato: 1) L'approvazione dell'"Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli", allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, da applicarsi con carattere di permanenza alle operazioni di cui trattasi e, per la prima volta, dal ritiro del tabacco in colli raccolto 1988. 2) I compensi da corrispondere all'assuntore per i servizi di stoccaggio, e da porre a base delle licitazioni private, sono quelli forfettari previsti dalla CEE per l'entrata, l'uscita e la giacenza, da non superarsi neppure quando si proceda all'affidamento del servizio di stoccaggio mediante trattativa privata. 3) In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, le licitazioni saranno indette prioritariamente tra le cooperative e, successivamente, tra gli altri soggetti inscritti nell'albo degli assuntori. Ove nel predetto albo risulti inscritta, o rimanga inscritta soltanto una cooperativa con altri soggetti, il servizio potra' essere affidato prioritariamente alla cooperativa, mediante trattativa privata e, successivamente, agli altri soggetti, mediante licitazione. 4) Ove necessario, con apposito provvedimento, viene nominata la commissione incaricata di individuare i soggetti da invitare alle licitazioni o trattative private, nonche' di svolgere tutte le operazioni spettanti per l'espletamento della procedura prevista per le licitazioni private. Il presente comunicato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 novembre 1988 Il Presidente: MANNINO