IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge 14 agosto 1982, n. 610, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985,
n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 49 del 26 febbraio 1985;
  Visti  i  regolamenti  CEE riguardanti l'intervento nel settore del
tabacco ed in particolare i regolamenti CEE n. 727/70, n. 1467/70, n.
1727/70,  n.  1728/70  e  n.  327/71,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  ottobre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'art.  3
le  modalita'  per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di
intervento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 gennaio 1978, che stabilisce all'art. 2
il  termine per la presentazione delle offerte di vendita del tabacco
greggio in colli;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  101  dell'11  aprile  1979,  relativo   alle
"Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione
della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco";
  Considerato  che  il  Comitato consultivo nazionale, nella riunione
del 22 giugno 1988  ha  approvato  l'"Atto  disciplinare  concernente
l'espletamento  dei  servizi relativi all'attuazione della disciplina
comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in  foglia,
condizionato  in  colli", da applicarsi, con carattere di permanenza,
alle operazioni di cui trattasi;
  Nella riunione del 24 novembre 1988;
                            Ha deliberato:
  1)     L'approvazione     dell'"Atto    disciplinare    concernente
l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione  della  disciplina
comunitaria  di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia,
condizionato in colli", allegato alla presente delibera per  formarne
parte  integrante  e  sostanziale,  da  applicarsi  con  carattere di
permanenza alle operazioni di cui trattasi e, per la prima volta, dal
ritiro del tabacco in colli raccolto 1988.
  2)  I  compensi  da  corrispondere  all'assuntore  per i servizi di
stoccaggio, e da porre a base delle licitazioni private, sono  quelli
forfettari  previsti dalla CEE per l'entrata, l'uscita e la giacenza,
da non  superarsi  neppure  quando  si  proceda  all'affidamento  del
servizio di stoccaggio mediante trattativa privata.
  3)  In  attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 8 della legge 14
agosto 1982, n. 610, le licitazioni saranno indette  prioritariamente
tra  le  cooperative  e,  successivamente,  tra  gli  altri  soggetti
inscritti nell'albo degli assuntori. Ove nel  predetto  albo  risulti
inscritta,  o  rimanga  inscritta  soltanto una cooperativa con altri
soggetti, il servizio potra' essere  affidato  prioritariamente  alla
cooperativa,  mediante  trattativa  privata  e, successivamente, agli
altri soggetti, mediante licitazione.
  4)  Ove  necessario,  con apposito provvedimento, viene nominata la
commissione incaricata di individuare i  soggetti  da  invitare  alle
licitazioni  o  trattative  private,  nonche'  di  svolgere  tutte le
operazioni spettanti per l'espletamento della procedura prevista  per
le licitazioni private.
  Il  presente  comunicato  viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 24 novembre 1988
                                               Il Presidente: MANNINO