(all. 10 - art. 1)
                               Art. 10.
                 Locali e attrezzature indispensabili
            per l'espletamento del servizio di stoccaggio
   L'assuntore  e'  tenuto  ad  impiegare nel magazzino di ammasso, e
nell'ambito  della  capacita'  ricettiva  indicata  nell'albo   degli
assuntori  dell'AIMA, quanto e' necessario per la regolare esecuzione
del servizio ed in particolare:
    1)  locali idonei alla perizia ed alla conservazione dei tabacchi
in colli;
    2)  locali, attrezzature e materiali necessari per la separazione
e distinzione dei colli da periziare;
    3)  locale  arredato  ad  uso  ufficio,  di  almeno  venti  metri
quadrati, da tenere permanentemente a disposizione  dell'AIMA-tabacco
e  da  utilizzare  stabilmente dal funzionario della predetta Azienda
preposto al controllo;
    4) locale/i idoneo/i ad isolare i campioni secondo le indicazioni
dell'AIMA-tabacco;
    5)  locale  per  deposito di materiali e di sostanze per la lotta
antitarlo, nel caso che  a  detta  operazione  provveda  direttamente
l'assuntore;
    6)  apparecchio/i idoneo/i regolarmente verificato/i dall'ufficio
metrico  per  la   pesatura   dei   colli,   secondo   le   richieste
dell'AIMA-tabacco;
    7)  macchine  per  il  sollevamento  ed  il trasporto interno dei
colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;
    8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura dei colli;
    9) calibratore per risagomatura di ballette deformate, in caso di
affidamento di tabacchi levantini;
    10)  apparecchio  per  la  determinazione  dell'umidita' dei tipi
prescritti dalla regolamentazione CEE;
    11)  termometri  ed igrometri necessari per ambienti industriali,
secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;
    12)  apparecchiatura  completa  per  la  corretta  irrorazione  e
nebulizzazione  dei  disinfestanti  se  a  tali  operazioni  provvede
direttamente l'assuntore;
    13)  catturatore/i  luminoso/i  di insetti, secondo le istruzioni
AIMA-tabacco;
    14)  prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se
alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;
    15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto
ai trattamenti antiparassitari, se agli stessi provvede l'assuntore;
    16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;
    17)  carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli
e materiali;
    18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;
    19)  tavole  e  telai  in legno o altro materiale isolante per la
formazione di pedane isolanti sopra cui  si  procede  alla  stivatura
delle balle e delle ballette;
    20) attrezzature antincendio;
    21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti
dall'AIMA-tabacco;
    22)  piccolo  forno  o  fossa  per  la  distruzione  del  tabacco
inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;
    23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi
e degli attrezzi.
   L'utilizzazione   della  superficie  del  magazzino  offerto  deve
essere, in generale, tale da consentire la  massima  razionalita'  di
stivaggio  dei  colli  nonche' la piu' agevole esecuzione di tutte le
operazioni inerenti lo stoccaggio.
   I  locali utilizzati per lo stoccaggio dei tabacchi dell'organismo
di  intervento  possono  contenere,  sino  alla  capacita'   iscritta
nell'albo  degli assuntori, soltanto i tabacchi oggetto del contratto
stesso con esclusione di qualsiasi altro  prodotto  o  materiale  non
pertinenti  al  servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco
dal magazzino di ammasso.
   Nel   caso   in   cui,   per  effetto  delle  spedizioni  disposte
dall'AIMA-tabacco, dovesse rimanere in magazzino una  esigua  entita'
di  tabacco,  l'eventuale  utilizzazione  dei  locali resi liberi dal
prodotto per la capacita' divenuta utilizzabile nel complesso offerto
dovra'   essere   sempre   autorizzata  o  sanzionata  dal  direttore
dell'AIMA-tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili  a
garantire  la  regolare  prosecuzione  del  servizio,  ai  fini della
perfetta conservazione del prodotto.
   L'assuntore   contraente   e'  comunque  obbligato  a  rendere  in
qualsiasi  momento  disponibile  tutta  la  capacita'  di   magazzino
iscritta  nell'albo  degli assuntori dell'AIMA, su semplice richiesta
della predetta Azienda.
   Ove   l'entita'   dei  materiali  e  delle  attrezzature  non  sia
specificamente stabilita deve intendersi che essa viene  indicata  di
volta  in volta dall'AIMA-tabacco, ai fini dello svolgimento regolare
del servizio di ammasso, in relazione ai quantitativi di  tabacco  da
affidare per la conservazione in ciascun magazzino.