Art. 10. Locali e attrezzature indispensabili per l'espletamento del servizio di stoccaggio L'assuntore e' tenuto ad impiegare nel magazzino di ammasso, e nell'ambito della capacita' ricettiva indicata nell'albo degli assuntori dell'AIMA, quanto e' necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare: 1) locali idonei alla perizia ed alla conservazione dei tabacchi in colli; 2) locali, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare; 3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno venti metri quadrati, da tenere permanentemente a disposizione dell'AIMA-tabacco e da utilizzare stabilmente dal funzionario della predetta Azienda preposto al controllo; 4) locale/i idoneo/i ad isolare i campioni secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco; 5) locale per deposito di materiali e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore; 6) apparecchio/i idoneo/i regolarmente verificato/i dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco; 7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco; 8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura dei colli; 9) calibratore per risagomatura di ballette deformate, in caso di affidamento di tabacchi levantini; 10) apparecchio per la determinazione dell'umidita' dei tipi prescritti dalla regolamentazione CEE; 11) termometri ed igrometri necessari per ambienti industriali, secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco; 12) apparecchiatura completa per la corretta irrorazione e nebulizzazione dei disinfestanti se a tali operazioni provvede direttamente l'assuntore; 13) catturatore/i luminoso/i di insetti, secondo le istruzioni AIMA-tabacco; 14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore; 15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari, se agli stessi provvede l'assuntore; 16) illuminazione e pulizia di tutti i locali; 17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali; 18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti; 19) tavole e telai in legno o altro materiale isolante per la formazione di pedane isolanti sopra cui si procede alla stivatura delle balle e delle ballette; 20) attrezzature antincendio; 21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-tabacco; 22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti; 23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi. L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere, in generale, tale da consentire la massima razionalita' di stivaggio dei colli nonche' la piu' agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio. I locali utilizzati per lo stoccaggio dei tabacchi dell'organismo di intervento possono contenere, sino alla capacita' iscritta nell'albo degli assuntori, soltanto i tabacchi oggetto del contratto stesso con esclusione di qualsiasi altro prodotto o materiale non pertinenti al servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Nel caso in cui, per effetto delle spedizioni disposte dall'AIMA-tabacco, dovesse rimanere in magazzino una esigua entita' di tabacco, l'eventuale utilizzazione dei locali resi liberi dal prodotto per la capacita' divenuta utilizzabile nel complesso offerto dovra' essere sempre autorizzata o sanzionata dal direttore dell'AIMA-tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio, ai fini della perfetta conservazione del prodotto. L'assuntore contraente e' comunque obbligato a rendere in qualsiasi momento disponibile tutta la capacita' di magazzino iscritta nell'albo degli assuntori dell'AIMA, su semplice richiesta della predetta Azienda. Ove l'entita' dei materiali e delle attrezzature non sia specificamente stabilita deve intendersi che essa viene indicata di volta in volta dall'AIMA-tabacco, ai fini dello svolgimento regolare del servizio di ammasso, in relazione ai quantitativi di tabacco da affidare per la conservazione in ciascun magazzino.