Art. 15. Potesta' dell'AIMA-tabacco L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste a carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, e' connessa alla esclusiva responsabilita' dell'assuntore. L'AIMA-tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare lo stato di conservazione del tabacco ammassato, di prelevare e ritirare campioni, di verificare la varieta', le qualita' ed il peso dei tabacchi affidati in custodia, nonche' di ritirare in tutto od in parte il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto. Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, puo' assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilita' del verificarsi di danni o avarie. L'assuntore ha il dovere di mettere a disposizione il personale ed i mezzi richiesti dai funzionari in ispezione o incaricati del controllo. Eventuali deficienze rilevate in sede di controllo dovranno essere sanate immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-tabacco. L'assuntore deve assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi, durante il normale orario di lavoro, e l'inosservanza di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o avarie, essa avra' il diritto di chiederne il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avra' il diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterra' necessarie ed adeguate. Ogni magazzino di ammasso e' posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso e' ubicato, salva in ogni caso la facolta' dell'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco di esercitare ispezioni e verifiche tecniche e amministrative dirette, senza preavviso. I funzionari dell'ufficio centrale AIMA-tabacco all'uopo designati hanno facolta' di verificare che il servizio di stoccaggio venga espletato nell'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee per garantire, in particolare, la buona conservazione del prodotto, non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei magazzini se ritenuta opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso. Durante il periodo di efficacia del contratto l'AIMA-tabacco per motivi di urgenza puo' disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte, rimaste aggiudicatarie del servizio di stoccaggio del tabacco della stessa annata di produzione. Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari, per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui e' attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilita' del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore. In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cessano le obbligazioni contrattuali e' quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco in colli all'AIMA-tabacco da parte dell'assuntore.