(all. 15 - art. 1)
                               Art. 15.
                      Potesta' dell'AIMA-tabacco
   L'esecuzione  delle  prestazioni  e  delle  incombenze  previste a
carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona
conservazione  del  tabacco  affidatogli,  e' connessa alla esclusiva
responsabilita' dell'assuntore. L'AIMA-tabacco si riserva il  diritto
di  ispezione  in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare
lo stato di conservazione  del  tabacco  ammassato,  di  prelevare  e
ritirare  campioni, di verificare la varieta', le qualita' ed il peso
dei tabacchi affidati in custodia, nonche' di ritirare in tutto od in
parte  il  prodotto  immagazzinato, in qualsiasi momento della durata
del contratto.
   Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur
senza modificare in alcun modo  il  rapporto  esistente  fra  essa  e
l'assuntore,  puo'  assistere  e  consigliare  l'assuntore stesso per
l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere  le  possibilita'
del  verificarsi  di  danni  o  avarie.  L'assuntore  ha il dovere di
mettere  a  disposizione  il  personale  ed  i  mezzi  richiesti  dai
funzionari   in  ispezione  o  incaricati  del  controllo.  Eventuali
deficienze rilevate in  sede  di  controllo  dovranno  essere  sanate
immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-tabacco.
   L'assuntore  deve  assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari
AIMA ed alle persone al seguito  degli  stessi,  durante  il  normale
orario  di  lavoro,  e l'inosservanza di tale adempimento costituisce
causa di risoluzione del contratto.
   Nel  caso  in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o
avarie, essa avra' il diritto di chiederne il  risarcimento  e  se  i
danni  accertati  sono  suscettibili di aggravamento, l'AIMA avra' il
diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle  misure  che
essa riterra' necessarie ed adeguate.
   Ogni  magazzino  di  ammasso  e' posto sotto il controllo del capo
dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale  esso  e'
ubicato,  salva  in  ogni  caso  la  facolta'  dell'ufficio  centrale
dell'AIMA-tabacco di esercitare  ispezioni  e  verifiche  tecniche  e
amministrative dirette, senza preavviso.
   I funzionari dell'ufficio centrale AIMA-tabacco all'uopo designati
hanno facolta' di verificare che  il  servizio  di  stoccaggio  venga
espletato  nell'osservanza  delle  norme  e  condizioni  previste dal
presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee
per  garantire,  in particolare, la buona conservazione del prodotto,
non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei  magazzini  se  ritenuta
opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso.
   Durante  il  periodo di efficacia del contratto l'AIMA-tabacco per
motivi di  urgenza  puo'  disporre  o,  a  richiesta  dell'assuntore,
autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti
idonei, della stessa ditta o di altre ditte,  rimaste  aggiudicatarie
del  servizio  di  stoccaggio  del  tabacco  della  stessa  annata di
produzione.
   Nei  casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli
che si rendessero comunque  necessari,  per  qualsivoglia  ragione  o
causa  onde  evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le
spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a  carico  della
parte  nel  cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui e'
attribuibile la causa del  trasferimento  medesimo  e  dell'eventuale
risoluzione  del  contratto.  Nel  caso di trasferimento disposto per
intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilita'  del  magazzino
da  parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed
i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.
   In  caso  di  risoluzione del contratto, la data in cui cessano le
obbligazioni contrattuali e' quella  dell'emissione  del  verbale  di
riconsegna   del   tabacco   in   colli   all'AIMA-tabacco  da  parte
dell'assuntore.