Art. 26. Disaccordo tra venditore ed AIMA-tabacco e revoca dell'offerta all'intervento Nel caso di mancato accordo sull'accettabilita' del tabacco offerto e sulla valutazione di uno o piu' degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale di cui al precedente art. 24, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati e preciseranno i restanti elementi sui quali non e' stato raggiunto accordo e che l'offerente puo' richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato e' determinante per le parti, fatta salva la facolta' del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessita' di riclassificazione, il tabacco offerto dovra' essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire all'ufficio centrale A.I.M.A. per gli interventi nel settore del tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - Roma, entro quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale e' obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi. La commissione arbitrale di perizia sara' formata da: a) un funzionario, delegato dall'AIMA-tabacco; b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente; c) un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ovvero designato dall'Associazione nazionale dei periti di tabacco. La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia; a cura dell'AIMA-tabacco sara' data notizia al presidente con raccomandata r.r. Il presidente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della nomina, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-tabacco ed all'offerente, la commissione, nello stesso magazzino di ammasso dove accertera' il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta. La commissione redige verbale con il quale dara' atto delle proprie determinazioni che, prese a maggioranza semplice dovranno, pero', essere sempre contenute nei limiti del controverso. Nel caso di assenza di una delle parti, il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovra' riunirsi entro gli otto giorni successivi. Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-tabacco convochera' l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente. I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino. Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti secondo quanto stabilira' in merito la commissione stessa. L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta, e' tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori e la giacenza relativi ai tabacchi ritirati. Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione la perizia s'intendera' definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-tabacco. In tal caso l'offerente potra' revocare l'offerta, ritirando il prodotto offerto nel termine massimo dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle relative spese, come precedentemente precisato.