(all. 26 - art. 1)
                               Art. 26.
               Disaccordo tra venditore ed AIMA-tabacco
                 e revoca dell'offerta all'intervento
  Nel caso di mancato accordo sull'accettabilita' del tabacco offerto
e sulla valutazione di uno o piu' degli  elementi  che  concorrono  a
determinare  il  prezzo  e/o il peso netto, le parti, come prescritto
dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  26  novembre 1971, qualora non ritengano di
ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile,  nel
verbale di cui al precedente art. 24, indicheranno gli elementi sulla
valutazione  e/o  determinazione  dei  quali  esse  hanno   raggiunto
accordo,  dando  anche  atto  del  giudizio o dei valori concordati e
preciseranno i restanti elementi sui quali  non  e'  stato  raggiunto
accordo e che l'offerente puo' richiedere di portare all'esame di una
commissione di perizia, il  cui  risultato  e'  determinante  per  le
parti,  fatta  salva  la facolta' del venditore di revocare l'offerta
all'intervento dell'intera partita o di parte di  essa.  In  caso  di
necessita'  di  riclassificazione,  il  tabacco offerto dovra' essere
ritrasportato  a  cura  e  spese  dell'offerente  nel  magazzino   di
provenienza.  La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve
pervenire  all'ufficio  centrale  A.I.M.A.  per  gli  interventi  nel
settore  del  tabacco  -  Via  Duccio  Galimberti n. 47 - Roma, entro
quarantotto ore dalla data di espletamento della  perizia.  Tutte  le
spese  relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la
quale e' obbligata anche a ritirare il prodotto entro  i  sei  giorni
successivi.
   La commissione arbitrale di perizia sara' formata da:
    a) un funzionario, delegato dall'AIMA-tabacco;
    b)   un   perito  iscritto  all'albo  professionale  e  designato
dall'offerente;
    c)  un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le
parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti
che  saranno  designati  con  decreto  ministeriale  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ovvero designato dall'Associazione nazionale  dei
periti di tabacco.
   La  scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal
verbale di perizia; a cura dell'AIMA-tabacco sara'  data  notizia  al
presidente con raccomandata r.r.
   Il  presidente,  entro  quindici  giorni dalla data di ricevimento
della  nomina,  provvede  a  convocare,  con  comunicazione   diretta
all'AIMA-tabacco  ed  all'offerente,  la  commissione,  nello  stesso
magazzino di ammasso dove accertera' il giusto titolo dei  componenti
a partecipare alla seduta.
   La  commissione  redige  verbale  con  il  quale  dara' atto delle
proprie determinazioni che, prese a  maggioranza  semplice  dovranno,
pero', essere sempre contenute nei limiti del controverso.
   Nel  caso  di  assenza  di una delle parti, il presidente provvede
alla riconvocazione della commissione che dovra' riunirsi  entro  gli
otto giorni successivi.
   Nel  caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito
presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento  della
comunicazione,  l'AIMA-tabacco  convochera' l'offerente per procedere
alla nomina di altro presidente.
   I  colli  in  attesa  di  perizia  arbitrale  o di restituzione al
magazzino  di  provenienza  devono  essere  tenuti  separati,  o   in
condizione   di   facile   e   certa   identificazione,  dagli  altri
eventualmente esistenti in magazzino.
   Tutte  le  spese  relative alla perizia arbitrale saranno a carico
della parte soccombente  o  divise  proporzionalmente  tra  le  parti
secondo quanto stabilira' in merito la commissione stessa.
   L'offerente  venditore  qualora  decida,  dopo  l'introduzione del
tabacco nel magazzino  di  ammasso  od  in  qualsivoglia  fase  della
procedura  e  comunque  non  oltre  il  termine di dieci giorni dalla
definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta,
e' tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori
e la giacenza relativi ai tabacchi ritirati.
   Nel  caso  di  mancata  presentazione dell'offerente, alla seconda
convocazione  la  perizia   s'intendera'   definitiva,   secondo   la
valutazione  effettuata  dall'AIMA-tabacco.  In  tal caso l'offerente
potra' revocare l'offerta, ritirando il prodotto offerto nel  termine
massimo  dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle
relative spese, come precedentemente precisato.