Art. 8. Conferma dell'aggiudicazione Constatata la regolarita' dei documenti ricevuti dopo l'aggiudicazione provvisoria e ricevuto l'esito favorevole dell'accertamento di cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, il direttore dell'AIMA-tabacco conferma l'aggiudicazione della licitazione effettuata provvisoriamente dalla apposita commissione. La lettera di conferma dell'aggiudicazione viene consegnata a mano, previo rilascio di ricevuta della stessa, datata e firmata dall'aggiudicatario. Il verbale di aggiudicazione provvisoria viene, quindi, integrato della lettera di conferma dell'aggiudicazione in copia conforme all'originale, nonche' di copia conforme all'originale della delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene approvato il presente atto disciplinare, corredata del disciplinare medesimo, per costituire, a tutti gli effetti, "contratto di affidamento del servizio di ammasso del tabacco in colli". La durata del predetto contratto e' fissata in tre anni. Qualora, alla scadenza del suddetto contratto siano ancora giacenti in magazzino i tabacchi affidati per la conservazione, l'assuntore e' obbligato alla prosecuzione tacita del servizio per altri due anni dalla data di scadenza del contratto, ovvero sino a completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino se cio' si verifica entro tale biennio. Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore e' obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia. L'assuntore non puo' cedere ad altri, ne' in tutto, ne' in parte, la gestione del servizio, ne' subappaltarla. Qualora, dopo l'aggiudicazione sopravvengano modificazioni delle norme che regolano il servizio di cui trattasi, siano esse comunitarie o nazionali, tali da modificare le condizioni del presente disciplinare, l'assuntore e' obbligato ad osservarle in conformita' delle istruzioni che ricevera' in proposito dall'AIMA-tabacco, salva la facolta' di quest'ultima di procedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali e' quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco da parte dell'assuntore all'AIMA. La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'AIMA-tabacco. Con la ricezione della lettera di conferma della aggiudicazione, l'assuntore e' obbligato ad accettare, definitivamente, come definitivamente accetta, tutte le condizioni contenute nel presente atto disciplinare. Le operazioni di immissione del tabacco nel magazzino dell'aggiudicatario possono aver luogo soltanto dopo la sottoscrizione degli atti costituenti contratto e, comunque, non prima dell'avvenuto accertamento della regolarita' di tutti i documenti previsti per la cauzione e le assicurazioni obbligatorie, nonche' per la certificazione delle spese contrattuali. L'assuntore ha l'obbligo di tenere costantemente informati gli istituti fidejubenti ed assicuratori sul valore del tabacco affidato per la conservazione ed il cui ammontare e' determinato in applicazione dell'art. 4 del presente disciplinare. Egli dovra' presentare all'AIMA-tabacco, al piu' presto, e comunque non oltre venti giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di introduzione dei tabacchi in magazzino, una cauzione integrativa di quella indicata nel precedente art. 5, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al venti per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato e determinato in conformita' di quanto previsto nel precedente art. 4. In caso di conferimento all'intervento di numerose partite di tabacco che comportino il prolungarsi delle operazioni di immagazzinamento, l'AIMA-tabacco puo' disporre piu' adeguamenti alla cauzione originaria, secondo le circostanze ed inviando apposito invito scritto all'assuntore, assegnando un termine per adempiere, di volta in volta. Il valore della polizza assicurativa di cui al secondo comma, punto 2) del precedente art. 6 deve sempre corrispondere al dieci per cento del valore della polizza di cui al secondo comma, punto uno dello stesso art. 6, in modo tale che il valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera B), corrisponda sempre al dieci per cento del valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera A). La puntualita' e la regolarita' dei suddetti documenti deve essere preventivamente verificata dall'assuntore, al fine di prevenire ed evitare l'applicazione delle penalita' di cui al successivo art. 9, per inosservanza dei termini di presentazione dei documenti stabiliti nel presente disciplinare o fissati dall'AIMA-tabacco. Il valore complessivo indicato nei documenti cauzionali ed assicurativi potra' essere ridotto, su richiesta dell'assuntore e previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, in modo tale che risulti sempre garantito ed assicurato, nei valori ottenibili con le procedure previste, il tabacco giacente in magazzino. Lo svincolo degli atti fidejussori ed assicurativi potra' avvenire non appena l'intero quantitativo affidato per la conservazione risulti riconsegnato all'AIMA-tabacco e, comunque, previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, al quale spetta constatare e dichiarare la regolarita' del servizio effettuato. Tutti gli atti integrativi delle cauzioni e delle polizze assicurative iniziali devono essere consegnati agli uffici periferici per il tabacco competenti per territorio. I capi degli stessi uffici devono attestarne la regolarita', prima di trasmetterli all'ufficio centrale per il tabacco. Le modalita' da seguire per l'adeguamento dei valori assicurativi sono precisate all'art. 6, ultimo comma. Alla modifica dei valori assicurati, e garantiti, nonche' allo svincolo degli atti assicurativi, e fidejussori, si provvede su domanda dell'assuntore.