(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
                     Conferma dell'aggiudicazione
   Constatata    la   regolarita'   dei   documenti   ricevuti   dopo
l'aggiudicazione   provvisoria   e   ricevuto   l'esito    favorevole
dell'accertamento  di  cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito  nella  legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  il  direttore
dell'AIMA-tabacco   conferma   l'aggiudicazione   della   licitazione
effettuata provvisoriamente dalla apposita commissione.
   La  lettera  di  conferma  dell'aggiudicazione  viene consegnata a
mano, previo rilascio di ricevuta  della  stessa,  datata  e  firmata
dall'aggiudicatario.
   Il  verbale di aggiudicazione provvisoria viene, quindi, integrato
della lettera  di  conferma  dell'aggiudicazione  in  copia  conforme
all'originale, nonche' di copia conforme all'originale della delibera
del consiglio di amministrazione con  la  quale  viene  approvato  il
presente  atto disciplinare, corredata del disciplinare medesimo, per
costituire, a  tutti  gli  effetti,  "contratto  di  affidamento  del
servizio di ammasso del tabacco in colli".
   La durata del predetto contratto e' fissata in tre anni.
   Qualora,   alla  scadenza  del  suddetto  contratto  siano  ancora
giacenti in magazzino  i  tabacchi  affidati  per  la  conservazione,
l'assuntore  e'  obbligato  alla prosecuzione tacita del servizio per
altri due anni dalla data di scadenza del contratto,  ovvero  sino  a
completo   esaurimento   dei  quantitativi  di  tabacco  giacenti  in
magazzino se cio' si verifica entro tale biennio.
   Per   quanto   riguarda   il   trattamento  normativo,  economico,
assicurativo e previdenziale del personale utilizzato  in  magazzino,
l'assuntore    e'   obbligato   all'osservanza   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia.
   L'assuntore  non puo' cedere ad altri, ne' in tutto, ne' in parte,
la gestione del servizio, ne' subappaltarla.
   Qualora,  dopo  l'aggiudicazione sopravvengano modificazioni delle
norme  che  regolano  il  servizio  di  cui  trattasi,   siano   esse
comunitarie  o  nazionali,  tali  da  modificare  le  condizioni  del
presente disciplinare, l'assuntore  e'  obbligato  ad  osservarle  in
conformita'    delle    istruzioni   che   ricevera'   in   proposito
dall'AIMA-tabacco, salva la facolta'  di  quest'ultima  di  procedere
all'adeguamento delle condizioni contrattuali.
   In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le
obbligazioni contrattuali e' quella  dell'emissione  del  verbale  di
riconsegna del tabacco da parte dell'assuntore all'AIMA.
   La  totale  uscita  del  tabacco  dal magazzino determina, in ogni
caso,    la    cessazione     delle     obbligazioni     contrattuali
dell'AIMA-tabacco.  Con  la ricezione della lettera di conferma della
aggiudicazione,    l'assuntore    e'    obbligato    ad    accettare,
definitivamente,  come  definitivamente  accetta, tutte le condizioni
contenute nel presente atto disciplinare.
   Le   operazioni   di   immissione   del   tabacco   nel  magazzino
dell'aggiudicatario   possono   aver   luogo   soltanto    dopo    la
sottoscrizione  degli  atti  costituenti  contratto  e, comunque, non
prima  dell'avvenuto  accertamento  della  regolarita'  di  tutti   i
documenti  previsti  per la cauzione e le assicurazioni obbligatorie,
nonche' per la certificazione delle spese contrattuali.
   L'assuntore  ha  l'obbligo  di  tenere costantemente informati gli
istituti fidejubenti ed assicuratori sul valore del tabacco  affidato
per   la   conservazione  ed  il  cui  ammontare  e'  determinato  in
applicazione dell'art. 4 del presente disciplinare.
   Egli   dovra'  presentare  all'AIMA-tabacco,  al  piu'  presto,  e
comunque non oltre venti  giorni  dalla  data  di  ultimazione  delle
operazioni  di  introduzione  dei tabacchi in magazzino, una cauzione
integrativa di quella indicata nel precedente art. 5,  in  modo  tale
che  il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente
al venti per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato e
determinato  in conformita' di quanto previsto nel precedente art. 4.
   In  caso  di  conferimento  all'intervento  di numerose partite di
tabacco  che  comportino   il   prolungarsi   delle   operazioni   di
immagazzinamento,  l'AIMA-tabacco puo' disporre piu' adeguamenti alla
cauzione originaria, secondo  le  circostanze  ed  inviando  apposito
invito scritto all'assuntore, assegnando un termine per adempiere, di
volta in volta. Il  valore  della  polizza  assicurativa  di  cui  al
secondo   comma,   punto   2)  del  precedente  art.  6  deve  sempre
corrispondere al dieci per cento del valore della polizza di  cui  al
secondo  comma,  punto  uno  dello stesso art. 6, in modo tale che il
valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6,
primo  comma,  lettera  B), corrisponda sempre al dieci per cento del
valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6,
primo comma, lettera A).
   La puntualita' e la regolarita' dei suddetti documenti deve essere
preventivamente verificata dall'assuntore, al fine  di  prevenire  ed
evitare  l'applicazione  delle penalita' di cui al successivo art. 9,
per inosservanza dei termini di presentazione dei documenti stabiliti
nel  presente  disciplinare  o  fissati  dall'AIMA-tabacco. Il valore
complessivo indicato nei documenti cauzionali ed assicurativi  potra'
essere  ridotto,  su richiesta dell'assuntore e previo nulla osta del
capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente,  in  modo  tale
che risulti sempre garantito ed assicurato, nei valori ottenibili con
le procedure previste, il tabacco giacente in magazzino.
   Lo svincolo degli atti fidejussori ed assicurativi potra' avvenire
non  appena  l'intero  quantitativo  affidato  per  la  conservazione
risulti  riconsegnato all'AIMA-tabacco e, comunque, previo nulla osta
del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco  competente,  al  quale
spetta   constatare   e   dichiarare   la  regolarita'  del  servizio
effettuato.
   Tutti   gli  atti  integrativi  delle  cauzioni  e  delle  polizze
assicurative iniziali devono essere consegnati agli uffici periferici
per  il tabacco competenti per territorio. I capi degli stessi uffici
devono attestarne la regolarita', prima di  trasmetterli  all'ufficio
centrale per il tabacco.
   Le  modalita' da seguire per l'adeguamento dei valori assicurativi
sono precisate all'art. 6, ultimo comma.
   Alla  modifica  dei  valori  assicurati, e garantiti, nonche' allo
svincolo degli atti  assicurativi,  e  fidejussori,  si  provvede  su
domanda dell'assuntore.