Art. 2.
  Il  versamento del prezzo delle targhe dovra' essere effettuato sul
conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia,
alla   locale  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  con
imputazione  al  capo  IX,  cap.  2371,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata,  ovvero  sul  conto  corrente  postale della sezione di
tesoreria provinciale dello Stato  di  Roma-Tuscolano,  mediante  gli
appositi  bollettini  prestampati,  per  la  successiva  emissione di
quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.