Art. 2. Il versamento del prezzo delle targhe dovra' essere effettuato sul conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia, alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, ovvero sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-Tuscolano, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.