Art. 2.
  Entro il 31 gennaio 1989 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1989  determinato
applicando  l'aliquota dell'1,50% sui premi incassati per l'esercizio
1987 al netto della detrazione per gli oneri  di  gestione  stabiliti
con decreto ministeriale 27 dicembre 1988.
   Roma, addi' 30 gennaio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA