Art. 2. Entro il 31 gennaio 1989 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1989 determinato applicando l'aliquota dell'1,50% sui premi incassati per l'esercizio 1987 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 27 dicembre 1988. Roma, addi' 30 gennaio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA