Art. 2.
  Per  le operazioni di credito all'esportazione di cui al precedente
articolo la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli  istituti
ed aziende di credito e' pari ai quattro quinti di quella prevista in
via generale ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale  1›  marzo
1988, n. 123.