Art. 3.
  1.  In  caso  di  inerzia  di  uno  dei comuni interessati oltre il
termine  prefissato  nell'articolo   precedente,   verra'   segnalata
tempestivamente alla giunta regionale competente l'opportunita' della
nomina di un commissario ad acta per l'adozione urgente degli atti  e
lo  svolgimento  degli adempimenti richiesti dai precedenti articoli.
Analogamente provvedera' il Ministero vigilante in  caso  di  inerzia
del C.O.N.I.
  2.  L'intervento  finanziario  di  cui  al  presente decreto potra'
essere  revocato  nei  confronti   degli   enti   destinatari   delle
provvidenze  nel caso che restino inosservate le indicazioni tecniche
essenziali  e/o  le  scadenze  temporali  essenziali   affinche'   le
realizzazioni previste dal piano raggiungano gli obiettivi prefissati
dalla legge.