Art. 3. 1. In caso di inerzia di uno dei comuni interessati oltre il termine prefissato nell'articolo precedente, verra' segnalata tempestivamente alla giunta regionale competente l'opportunita' della nomina di un commissario ad acta per l'adozione urgente degli atti e lo svolgimento degli adempimenti richiesti dai precedenti articoli. Analogamente provvedera' il Ministero vigilante in caso di inerzia del C.O.N.I. 2. L'intervento finanziario di cui al presente decreto potra' essere revocato nei confronti degli enti destinatari delle provvidenze nel caso che restino inosservate le indicazioni tecniche essenziali e/o le scadenze temporali essenziali affinche' le realizzazioni previste dal piano raggiungano gli obiettivi prefissati dalla legge.